Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19.

Pubblicato il 12 marzo 2020 • Corona VirusPorto Sant'Elpidio FM, Italia

DECRETO N. 10 DEL SINDACO

IL SINDACO

Considerato:
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzata  come una pandemia; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”; 

Visti, in particolare:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto : “Nuove misure per il contenimento  ed il contrasto del diffondersi del virus COVID -19 sull’intero territorio nazionale ”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori misure in materia  di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  sull’intero territorio nazionale; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale; 

Dato atto:
-che nel dpcm dell’ 8 marzo 2020, si dispongono, tra l’altro, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: 
“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;”;
-che  i decreti sopraindicati  prescrivono in più punti la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e di evitare assembramenti di persone;  

Considerato che gli stessi dpcm  hanno  come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Porto Sant’ Elpidio  e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; 

Constatato che all’interno del territorio comunale vi sono luoghi  dove si formano assembramenti e non viene rispettata la distanza interpersonale di almeno  un metro e  ritenuto necessario adottare iniziative per contrastare e contenere il diffondersi del COVID- 19;

Ritenuto, quindi, di adottare le seguenti iniziative disporre  per  le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:
-il divieto di assembramenti  fino al giorno 25 marzo 2020 presso i parchi,  le aree verdi pubbliche attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all’aperto comunali; 
-la chiusura al pubblico fino al giorno 25 marzo 2020  del Cimitero Comunale di Porto Sant’ Elpidio, sito in Via Garda, fatte salve per le operazioni cimiteriali urgenti di  tumulazione ed inumazione; 
-la sospensione  fino al giorno 25 marzo 2020  di tutti i mercati  anche relativamente al settore alimentare presenti all’interno del territorio comunale; 

DISPONE

-il divieto di assembramenti  fino al giorno 25 marzo 2020 presso i parchi,  le aree verdi pubbliche attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all’aperto comunali; 

-la chiusura al pubblico fino al giorno 25 marzo 2020  del Cimitero Comunale di Porto Sant’ Elpidio, sito in Via Garda, fatte salve per le operazioni cimiteriali urgenti di  tumulazione ed inumazione;  

-la sospensione  fino al giorno 25 marzo 2020  di tutti i mercati  anche relativamente al settore alimentare presenti all’interno del territorio comunale. 

Si dà atto che il presente provvedimento: 
ha decorrenza immediata ed è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa. 
 
AVVERTE

che la violazione di quanto disposto comporta per il trasgressore l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ordinamento comunale. 

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale del Comune di Porto Sant’ Elpidio  il controllo.
Il presente provvedimento  viene inviato per l’esecuzione al Dirigente Area Servizi  al territorio ed alle imprese;

Il presente provvedimento viene inviato  per conoscenza al Prefetto Ufficio Territoriale di Fermo ed al Comando Stazione Carabinieri Porto Sant’ Elpidio. 

decreto n. 10

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